Tutte le misure precauzionali da adottare a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
COMUNICATO STAMPA n. 389/05 G.M. del 12.07.05Prevenzione degli incendi nei boschi: ordinanza per l’adozione di misure precauzionali a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
Con apposita ordinanza sindacale, vengono adottate una serie di misure precauzionali volte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale, a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
In particolare, l’ordinanza prevede:
- Durante la stagione estiva, tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi dovranno tenere sgombri i loro terreni da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile fino a 20 metri dal confine del bosco, allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive si propaghino incendi;
- I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente libera da stoppie, larga non meno di quattro metri;
- Eguale obbligo riguarda i proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, per l’avanzare della stagione, le erbe e gli sterpi, si vanno seccando;
- E’ vietato bruciare le stoppie fino al 30 ottobre 2005
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della suddetta ordinanza salvo le altre e prescrizioni delle vigenti leggi.
Gli agenti della Forza Pubblica (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale e Polizia Municipale) sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione dell’ordinanza.