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Sgravi contributivi e fiscali per le imprese che inseriscono al lavoro detenuti ed ex detenuti



UFFICIO DI RIFERIMENTO
     Ufficio della Cittadinanza

Via di Maurizio, 6/a  - 05018  Orvieto (TR)



TELEFONO
     0763/393617

FAX
     0763/395197

E-MAIL
     ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it


     

BENEFICI per l'inserimento lavorativo dei detenuti

(Legge 22 giugno 2000, n.193)

 

…………….

 

Premessa

 

La legge 22 giugno 2000, n. 193, meglio nota come “legge Smuraglia”, prevede varie misure con le quali si intende favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti, con la possibilità di applicare sgravi fiscali e contributivi per quei soggetti pubblici o privati (imprese o cooperative sociali) che assumono lavoratori che si trovano nella condizione di detenuti in esecuzione di pena.

 

………….

 

 

Vademecum sui benefici previsti

(dott. Settimio Monetini)

 

 

 

 

1)    SGRAVI FISCALI (Credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto,

pari a 516,46 euro)

 

Beneficiari sono le imprese (pubbliche o private) o cooperative sociali:

 

a)                 che assumono quali lavoratori dipendenti detenuti, internati o “lavoranti all’esterno” ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario

b)                 che svolgono attività di formazione a detenuti in ternati e art.21 se al termine della formazione è prevista l’assunzione (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali

c)                 che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità a detenuti ed internati da impiegare in attività lavorativa gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali)

 

 

 

 

 

 

2) SGRAVI CONTRIBUTIVI (riduzione aliquota complessiva della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria)

 

 

- Beneficiari:

 

A) le cooperative sociali che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici anche giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno (art.21) o alle misure alternative alla detenzione

Beneficio: le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sono ridotte

dell’ 80% per i detenuti ed internati, condannati ammessi al lavoro all’esterno (d.l. 9.11.2000)

del 100% per internati ammessi9 alle misure alternative (art. 4, comma 3, legge 381/91)

Non spetta lo sgravio per le attività formative

 

A) altre aziende pubbliche o private (art. 2 legge)

Beneficio dell’80% per i detenuti ed internati purché organizzino attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate (non spetta lo sgavio contributivo per gli internati alle misure alternative né per i detenuti ammessi al lavoro esterno)

 

FONTI:

 -          Legge 22 giugno 2000, n. 193, art. 3

-          Decreto del Ministro della Giustizia 9 novembre 2001 (Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute…)

-          Art. 4 legge n. 381 dell’8 novembre 1991

-          Circolare INPS n. 134 del 25 luglio 2002

-          Circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2004, punto 2.5.

 

 

3) CONVENZIONE PER COMODATO D'USO

 

Le imprese oppure le cooperative possono sottoscrivere con le direzioni degli Istituti Penitenziari una CONVENZIONE per la gestione in comodato d’uso di lavorazioni penitenziarie, per impiegare detenuti all’interno dell’Istituto stesso.

In questo caso sono previste agevolazioni contributive (art. 1 legge 193/2000)

 

Copia fac simile della convezione è stata diramata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria agli Istituti Penitenziari con nota n. 127585 del 7.4.2004.

 

Fonti:

-         Legge 22 giugno 2000, n.193, artt. 1 e 2

-          art. 47 del DPR 230/2000

-          Legge n. 354/1975, art. 20 e 20 bis

 

 








 
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