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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI - Art. 1 Comune di Orvieto - Il Comune di Orvieto, erede di una illustre tradizione di autonomia, trae ispirazione dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e assume come fonte della propria azione politico - amministrativa i principi fissati dallo statuto.
Art. 2 Capoluogo, stemma, gonfalone e albo pretorio - Capoluogo del Comune è il centro storico di Orvieto.
- Lo stemma del Comune è quello effigiato nel modello approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 maggio 1929.
- La giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse.
- Il Comune ha il gonfalone in drappo bianco e rosso ornato dello stemma comunale.
- Il gonfalone è custodito dal sindaco che ne dispone l'esibizione in conformità ad apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
- L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del palazzo comunale, è affidato al segretario generale che deve garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura.
- Il segretario generale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 3 Principi di attività - Il Comune rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con l'obiettivo fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile.
- Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle decisioni pubbliche.
- Agisce perché siano operanti i principi della solidarietà, della pari opportunità, della trasparenza, della giustizia e della responsabilità.
- Adotta pertanto, quali criteri dell'azione politico - amministrativa, le seguenti enunciazioni:
- promuovere i diritti di cittadinanza, in primo luogo quelli che afferiscono alla qualità della vita: salute, ambiente, informazione, mobilità, istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero;
- operare per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
- favorire la libera espressione delle capacità di impresa economica, di produzione intellettuale e di creatività artistica;
- riconoscere il valore delle tradizioni religiose, culturali e civili della Città anche in funzione del dialogo fra religioni e culture diverse;
- governare il territorio mediante l'uso razionale delle risorse;
- tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico-artistico, culturale e civile della comunità orvietana intendendo insieme quale risorsa, fonte di identità e ponte fra le generazioni;
- operare nel contempo secondo le logiche di apertura, collaborazione e interrelazione proprie del mondo moderno.
- Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini orvietani, abbiano, con i loro atti, illustrato la Città, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal consiglio comunale.
Art. 4 Programmazione economico - sociale e territoriale - Il Comune di Orvieto realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
- Concorre alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia di Terni, alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale.
- Si avvale, nell'individuazione dei propri obiettivi programmatici, dell'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 5 Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione - Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
- Il Comune riconosce, quale presupposto della partecipazione, l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti e provvedimenti comunali. Assicura a tal fine mezzi e strumenti idonei.
- Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta forme di decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Terni e delle province limitrofe.
- Promuove la realizzazione periodica delle conferenze dei servizi comunali previste dai contratti di lavoro, come strumenti di verifica della qualità e della efficacia amministrativa a partire dalle esigenze della popolazione e per la promozione di un migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
- Il Comune di Orvieto, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
- Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.
- Accetta e promuove, nell'ambito delle proprie finalità, la collaborazione dei cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, esercitando anche, se necessario con gli opportuni controlli, una funzione di sostegno e di aiuto.
- Il Comune di Orvieto si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa. Per questo fine il Comune istituisce una Commissione Comunale per le pari opportunità.
- Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dalla legge.
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