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Titolo I



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TITOLO I
- PRINCIPI GENERALI -

Art. 1
Comune di Orvieto

  1. Il Comune di Orvieto, erede di una illustre tradizione di autonomia, trae ispirazione dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e assume come fonte della propria azione politico - amministrativa i principi fissati dallo statuto.

Art. 2
Capoluogo, stemma, gonfalone e albo pretorio

  1. Capoluogo del Comune è il centro storico di Orvieto.
  2. Lo stemma del Comune è quello effigiato nel modello approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 maggio 1929.
  3. La giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse.
  4. Il Comune ha il gonfalone in drappo bianco e rosso ornato dello stemma comunale.
  5. Il gonfalone è custodito dal sindaco che ne dispone l'esibizione in conformità ad apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
  6. L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del palazzo comunale, è affidato al segretario generale che deve garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura.
  7. Il segretario generale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3
Principi di attività

  1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con l'obiettivo fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile.
  2. Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle decisioni pubbliche.
  3. Agisce perché siano operanti i principi della solidarietà, della pari opportunità, della trasparenza, della giustizia e della responsabilità.
  4. Adotta pertanto, quali criteri dell'azione politico - amministrativa, le seguenti enunciazioni:
    1. promuovere i diritti di cittadinanza, in primo luogo quelli che afferiscono alla qualità della vita: salute, ambiente, informazione, mobilità, istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero;
    2. operare per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
    3. favorire la libera espressione delle capacità di impresa economica, di produzione intellettuale e di creatività artistica;
    4. riconoscere il valore delle tradizioni religiose, culturali e civili della Città anche in funzione del dialogo fra religioni e culture diverse;
    5. governare il territorio mediante l'uso razionale delle risorse;
    6. tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico-artistico, culturale e civile della comunità orvietana intendendo insieme quale risorsa, fonte di identità e ponte fra le generazioni;
    7. operare nel contempo secondo le logiche di apertura, collaborazione e interrelazione proprie del mondo moderno.
  5.  Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini orvietani, abbiano, con i loro atti, illustrato la Città, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal consiglio comunale.

Art. 4
Programmazione economico - sociale e territoriale

  1. Il Comune di Orvieto realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
  2. Concorre alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia di Terni, alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale.
  3. Si avvale, nell'individuazione dei propri obiettivi programmatici, dell'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 5
Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione

  1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
  2. Il Comune riconosce, quale presupposto della partecipazione, l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti e provvedimenti comunali. Assicura a tal fine mezzi e strumenti idonei.
  3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta forme di decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Terni e delle province limitrofe.
  4. Promuove la realizzazione periodica delle conferenze dei servizi comunali previste dai contratti di lavoro, come strumenti di verifica della qualità e della efficacia amministrativa a partire dalle esigenze della popolazione e per la promozione di un migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Art. 6
Sussidiarietà

  1. Il Comune di Orvieto, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
  2. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.
  3. Accetta e promuove, nell'ambito delle proprie finalità, la collaborazione dei cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, esercitando anche, se necessario con gli opportuni controlli, una funzione di sostegno e di aiuto.

Art. 7
Pari opportunità

  1. Il Comune di Orvieto si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa. Per questo fine il Comune istituisce una Commissione Comunale per le pari opportunità.

Art. 8
Servizi pubblici

  1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dalla legge.







 
 

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Titolo I

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V