<%WYREF007%>
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE - CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE - Art. 54 Libere forme associative - Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
- Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
- l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
- l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.
- Il regolamento disciplina l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere a) e b).
- Il consiglio comunale, nel rispetto della legge, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente, e con la diretta partecipazione degli utenti.
Art. 55 Organismi territoriali di partecipazione: principi e finalità - Al fine di realizzare un sistema di democrazia locale che ponga al centro il cittadino, il Comune promuove e valorizza la partecipazione all'esercizio delle funzioni comunali e alla definizione delle scelte programmatiche, oltre che con le Consulte di Settore, anche attraverso organismi elettivi di partecipazione articolati sul territorio.
- Tali organismi rappresentano, altresì, le esigenze delle popolazioni residenti nell'ambito territoriale di competenza e promuovono iniziative e strumenti che, favorendo il più ampio coinvolgimento dei cittadini, realizzino una concreta e responsabile partecipazione.
Art. 56 Organismi di Partecipazione: articolazione - Ai fini di quanto previsto dall'articolo precedente, il Comune istituisce, per ogni zona del suo territorio, un organismo di partecipazione popolare articolato nei seguenti organi:
- assemblea di zona;
- consiglio di zona;
- presidente di zona.
- Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, comprendenti ciascuna una o più centri abitati e/o uno o più nuclei abitati nonché le case sparse su di essi gravitanti:
- Zona I: Centro storico;
- Zona II: Gabelletta - Segheria - Ponte del Sole - Tamburino;
- Zona III: Sferracavallo - Rocca Ripesena - Bardano - Fontanelle di Bardano - Ponte Giulio;
- Zona IV: Orvieto Scalo - Le Velette - San Martino - Case Maggi - La Badia - Acquafredda;
- Zona V: Ciconia - Mossa del Pallio - La Svolta - Poggente - Pallarete - Padella - S. Bartolomeo;
- Zona VI: Canale - Botto - Culata - Canale Vecchio - Le Macchie;
- Zona VII: Sugano - Canonica - S. Quirico - Buon Respiro - Buonviaggio - Villanova;
- Zona VIII: Torre S. Severo - Osteria di Biagio;
- Zona IX: Morrano - Bagni - Pian del Vantaggio - S. Faustino;
- Zona X: Tordimonte - Baschi Scalo - S. Egidio - Stazione Castiglione in Teverina;
- Zona XI: Corbara - Canino - Fossatello - Camorena - Osarella - Capretta - San Giorgio;
- Zona XII: Prodo - Colonetta di Prodo - Titignano - Prato - Osa;
- Zona XIII: Benano.
- L'assemblea di zona è costituita dai residenti nella zona che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro l'anno precedente.
- L'assemblea di zona elegge nel suo seno, ogni quattro anni, con sistema proporzionale, il consiglio di zona.
- L'assemblea si riunisce su convocazione del consiglio di zona o del sindaco o della giunta comunale o del consiglio comunale, per la verifica dell'efficacia dei servizi pubblici comunali e per esprimere pareri su proposte di provvedimenti degli organi comunali.
- Gli stessi organi competenti per la convocazione dell'assemblea possono interpellarla mediante questionari.
- Per la validità delle elezioni del consiglio di zona e delle riunioni dell'assemblea è necessaria la partecipazione di un numero di componenti pari o superiore a 10 volte il numero dei consiglieri di zona assegnati.
Art. 58 Il Consiglio di Zona - Il consiglio di zona è composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, in ragione della popolazione residente. Nella Zona XIII (Benano) il consiglio di zona è composto da tre consiglieri.
- Il consiglio di zona, oltre a convocare e interpellare l'assemblea:
- elegge il presidente di zona nel suo seno a scrutinio segreto e con le stesse modalità, elegge un vicepresidente con funzioni vicarie;
- delibera la presentazione di interrogazioni e interpellanze al sindaco e alla giunta comunale;
- delibera la presentazione di proposte al consiglio comunale;
- definisce indirizzi e impartisce direttive per l'attività del presidente di zona.
- I consiglieri di zona sono equiparati ai consiglieri comunali nel diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune.
Art. 59 Il Presidente di Zona - Il presidente di zona:
- presiede l'assemblea di zona;
- convoca e presiede il consiglio di zona;
- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di zona;
- partecipa alle riunioni delle Commissioni istituite in seno al consiglio comunale quando si trattino affari che riguardano la zona;
- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e delle relative commissioni, in tutti i casi in cui le riunioni siano aperte alla partecipazione di soggetti esterni.
Art. 60 Regolamento comunale per il funzionamento degli organi territoriali di partecipazione - Il regolamento comunale disciplina:
- la definizione nel dettaglio dei limiti di ciascuna zona;
- il numero dei consiglieri assegnati ai singoli consigli di zona secondo i criteri stabiliti dall'articolo;
- il procedimento per l'elezione del consiglio di zona, attenendosi a criteri di semplicità e di economicità, non escluso il voto per corrispondenza, purché sia promossa la massima partecipazione e garantita la segretezza del voto;
- le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri di zona;
- i casi di decadenza del consiglio di zona;
- la convocazione e il funzionamento dell'assemblea;
- la convocazione e il funzionamento del consiglio di zona;
- gli altri procedimenti necessari per l'attuazione delle norme statutarie in materia di partecipazione su base zonale.
Art. 61 Mezzi per il funzionamento degli organi di partecipazione di zona - Il Comune assicura agli organi di partecipazione di zona i mezzi necessari per il loro funzionamento.
Art. 62 Assemblea generale dei Consiglieri di Zona - Il sindaco, di concerto col presidente del consiglio comunale, almeno una volta entro 60 giorni dalla celebrazione delle elezioni dei consigli di zona, e almeno una volta all'anno nel mese di dicembre, convoca l'assemblea generale dei consiglieri di zona, i consiglieri comunali e gli assessori per un libero dibattito.
- Il dibattito è presieduto dal presidente del consiglio comunale.
- Alla conclusione del dibattito possono essere votati ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.
- La riunione è annunciata dal suono della civica campana.
- Il Comune assicura, ai fini dell'esercizio della partecipazione popolare, la massima informazione sull'attività comunale anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
- Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali, nonché gli organismi di cui all'articolo 57.
- I soggetti di cui al comma precedente dovranno essere contemplati in un apposito albo, da aggiornare annualmente.
- La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
- Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
- Il consiglio comunale può disporre indagini di opinione sul funzionamento e sull'adeguamento dei servizi comunali.
Art. 65 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione - Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
- Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Orvieto.
- Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
- Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
- Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.
- Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale.
- Ciascun elettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 142/1990 e successive modificazioni, può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- I referendum comunali sono votazioni con le quali il corpo elettorale del Comune esprime il proprio orientamento in merito ad argomenti di esclusiva competenza comunale.
- I referendum comunali, a seconda dei loro effetti giuridici, si distinguono in:
- consultivi, se la loro efficacia si limita a fornire agli organi comunali l'opinione prevalente del corpo elettorale su un determinato argomento di competenza comunale senza vincolare l'amministrazione;
- abrogativi, se la loro efficacia consiste nella revoca totale o parziale di un provvedimento di competenza esclusiva del consiglio comunale che non abbia prodotto effetti irreversibili. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzi e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;
- costitutivi, se la loro efficacia consiste nel porre in essere provvedimenti di esclusiva competenza comunale.
- Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- statuto comunale;
- regolamento del consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- nomine e designazioni di competenza del consiglio comunale.
- I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tali da non ingenerare equivoci.
- Possono essere sottoposti contemporaneamente agli elettori una pluralità di quesiti referendari purché non siano, anche parzialmente, coincidenti e/o contrastanti tra loro.
- Il referendum è indetto dal consiglio comunale d'ufficio o su richiesta:
- di un numero di elettori residenti non inferiore al 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
- del sindaco;
- di un numero di consigli di zona rappresentativi di almeno la metà della popolazione.
Le richieste di referendum devono essere adeguatamente motivate, a meno che non si riferiscano a procedimenti normativi o di carattere generale. Il consiglio comunale, a maggioranza semplice, in sede di esame della richiesta valuta l'idoneità e la valenza della motivazione sotto il solo profilo della legittimità.
- Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato, in caso di referendum consultivo, indipendentemente dalla partecipazione al voto, il consiglio comunale prende atto del risultato e adotta i provvedimenti che ritiene opportuni. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal consiglio comunale.
- Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato, in caso di referendum abrogativo cui abbiano partecipato almeno la metà degli elettori più uno con prevalenza dei voti favorevoli all'abrogazione, il consiglio prende atto del risultato, adotta i provvedimenti eventualmente necessari per regolamentare gli effetti del referendum e adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità agli orientamenti scaturiti dalla consultazione. Fino alla presa d'atto, gli atti della consultazione rimangono efficaci.
- Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato in caso di referendum costitutivo cui abbiano partecipato almeno la metà degli elettori più uno con prevalenza dei voti favorevoli alla proposta, il consiglio prende atto del risultato e adotta gli atti necessari.
- Il regolamento comunale disciplina il procedimento referendario, attenendosi a criteri di semplicità e di economicità, non escluso il voto per corrispondenza, purché sia promossa la massima partecipazione e garantita la segretezza del voto.
|