COMUNICATO STAMPA n. 408/06 G.M. del 24.07.06 Un solo “Orvieto Underground”: Il Tribunale di Firenze ha ordinato alla Orvieto Turismo s.r.l. di cessare l’uso dell’espressione “Orvieto Underground” sotto qualsiasi forma e modo di pubblicità, sia su supporto materiale che informatico, nonché la rimozione di questa dicitura da qualsiasi sito nella parte in cui è riferibile all’attività esercitata dalla s.r.l. suddetta.
· Il dispositivo comprende anche l’oscuramento dei banner ed altre inserzioni pubblicitarie su siti internet riferibili a tale società.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 15 luglio u.s. (giudice Alfonso Florio) ha accolto parzialmente l’istanza della Speleotecnica s.r.l. a tutela del marchio non registrato “Orvieto Underground” rispetto all’uso di tale espressione fatto anche da parte della Orvieto Turismo s.r.l. nei materiali di pubblicità.
La sezione specializzata industriale del Tribunale di Firenze, ha ammesso il ricorso della Speleotecnica s.r.l. in quanto, già nel 1993 questa stipulò con il Comune di Orvieto apposita convenzione per la gestione del progetto “Orvieto Underground” ma soprattutto perché la suddetta società da alcuni anni in ambito locale connota la sua attività essenzialmente di servizio turistico e rende percorribile ai visitatori i sotterranei del centro di Orvieto attraverso passegghiate guidate che si sostanziano appunto nell’espressione “Orvieto Underground”; espressione che, in modo analogo è stata usata anche dall’altra società per pubblicizzare quella che il Tribunale toscano ha definito come attività omologa per tipologia e funzione. Il pronunciamento del Tribunale si sofferma sul concetto di omogenità dei servizi offerti dall’imprenditore sopraggiunto nello stesso ambito locale e diretta alla stessa platea dei possibili fruitori, inducendo alla “confusione”.
Di qui l’ordinanza del Tribunale di Firenze che definisce il provvedimento d’urgenza e inibisce a Orvieto Turismo l’uso della denominazione “Orvieto Underground” in tutte le sue forme e modi di pubblicità, sia su supporto materiale che informatico, nonché la rimozione di questa dicitura da qualsiasi sito nella parte in cui è riferibile all’attività esercitata dalla s.r.l. suddetta; il dispositivo comprende anche l’oscuramento dei banner ed altre inserzioni pubblicitarie su siti internet riferibili a tale società.
“Al di là delle contrapposizioni tra i soggetti commenta l’Assessore al Turismo e V. Sindaco, Carlo Carpinelli si prende atto che la magistratura ha definito un primo elemento riguardante l’utilizzazione del marchio e quale soggetto è legittimato ad utilizzarlo. E’ innegabile che questo provvedimento sia un fatto di chiarezza e concorra a determinare un prodotto turistico della nostra città senza equivoci che potrebbero danneggiarne l’immagine”.