E' stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. E' improntato ai principi dell'efficienza, efficacia, funzionalità e trasparenza della P.A.
COMUNICATO STAMPA n. 146/05 C.C. del 23.03.05Approvato il Regolamento per la disciplina dell’ICI nel territorio comunale di Orvieto Anno 2005.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 marzo u.s., ha approvato all’unanimità - il Regolamento per la disciplina dell’ICI nel territorio del Comune di Orvieto per l’anno 2005.
Il nuovo Regolamento apporta piccole modifiche all’art. 2 (“Terreni e requisiti di ruralità”), amplia l’art. 3 (“Aree edificabili”) e l’art. 5 (“Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni”), corregge l’art. 10 (“Esenzioni”) e riscrive l’art. 12 (“Comunicazioni delle variazioni concernenti la soggettività passiva”).
Gli obiettivi del regolamento come ha spiegato l’Assessore alle Finanze e Tributi, Massimo Frellicca sono quelli di assicurare una gestione secondo i principi di efficienza, efficacia, funzionalità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. In particolare il nuovo Regolamento per la Disciplina dell’ICI prevede lo snellimento delle procedure a favore dei cittadini, fra cui quella di ricevere le notizie e la modulistica necessaria, attraverso il sito interne del Comune.
Ecco cosa prevede il Regolamento:
- all’art. 2 (“Terreni e requisiti di ruralità”): “il volume d’affari derivante dalle attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, esclusi i trattamenti pensionistici. Per coloro che non presentano la Dichiarazione I.V.A., il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l’esonero della presentazione della dichiarazione”;
- all’art. 3 (“Aree edificabili”) 2° comma: “Non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente”;
- all’art. 5 (“Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni”) 2° comma, lett. b): “l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che sia l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale e che non risulti locata”;
- all’art. 10 (“Esenzioni”): “fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, le esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui al comma 1 lett. i) del citato decreto, si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall’Ente utilizzatore”;
- all’art. 12 (“Comunicazioni delle variazioni concernenti la soggettività passiva”):
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l’attività di controllo sostanziale:
a) è eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Conseguentemente sono eliminate:
Ø le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n.504/92;
Ø le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.504/92, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.473;
b) è introdotto l’obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l’esercizio dell’attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera d); essa deve contenere la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata (identificata attraverso i suoi dati catastali), con l’indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. La Giunta approva, su proposta del funzionario responsabile dell’imposta, il modello per la comunicazione di cui alla presente lettera; è considerata comunque valida anche la comunicazione redatta senza l’impiego del modello approvato dalla Giunta, sempre che contenga tutti i dati necessari. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e può essere spedita con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentata al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta; in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l’interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Trascorso invano tale termine, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti. Il funzionario responsabile del tributo ricorda alla cittadinanza l’esecuzione dell’adempimento previsto da questa lettera con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e/o con altre forme di informazione ritenute idonee. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, di diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri. Per gli immobili indicati nell’art.1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere redatta dall’amministratore del condominio. Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 riferita a ciascuna unità immobiliare;
c) resta fermo l’obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del Comune;
d) il funzionario responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera b), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini dell’ICI nel corso dell’anno d’imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI” con l’indicazione dell’ammontare d’imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
e) sull’ammontare d’imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 la sanzione è irrogata con l’avviso indicato nella precedente lettera d); sono, di conseguenza, abrogate le sanzioni in materia di ICI eventualmente determinate con deliberazioni degli organi comunali;
f) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) ed e) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n.472/97 né quella prevista dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.504/92, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo n.473/97;
g) l’avviso di cui alla precedente lettera d) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Orvieto è soggetto attivo d’imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n.504/92 ed hanno effetto per l’anno d’imposta 2005 e successivi.
3. Per gli anni d’imposta 2004 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n.504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni”.