E' vietato bruciare le stoppie fino al 30 ottobre 2004 (questo termine potrà essere revocato se le condizioni meteo lo permetteranno).
COMUNICATO STAMPA n. 301/04 G.M. del 16.07.04Prevenzione incendi nel territorio comunale: è vietato bruciare le stoppie fino al 30 ottobre 2004.
· Lo stabilisce l’ordinanza di protezione civile del Sindaco.
Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l’Ufficio Tecnico Comunale / Servizio di Protezione Civile ha adottato alcune misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi d’incendi nel territorio comunale, contenute in un’apposita ordinanza del Sindaco.
Il provvedimento stabilisce che:
- tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi, durante la stagione estiva, dovranno tenere sgombri i propri terreni da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile fino a 20 metri dal confine del bosco, ciò al fine di impedire il propagarsi di incendi nei terreni adiacenti alle zone boschive;
- i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcata dall’aratro di almeno quattro metri e completamente pulita da stoppie; lo stesso obbligo riguarda i proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo (quando le erbe e gli sterpi si vanno seccando con l’incombere della stagione calda);
- E’ fatto divieto di bruciare le stoppie fino al 30 ottobre 2004 (detto termine potrà essere revocato qualora le condizioni meteorologiche lo consentiranno).
I proprietari e possessori di terreni a qualsiasi titolo, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare a causa della loro negligenza ed inosservanza delle norme.
La Forza Pubblica vigilerà sul rispetto e l’esecuzione dell’ordinanza.