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Titolo IV - Capo II



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TITOLO IV
- L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE -

CAPO II
- ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE -

Art. 81
Costituzione e partecipazione

  1. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
  2. I Consiglieri Comunali possono assumere incarichi di amministratori di società di capitali, partecipate dal Comune in qualsiasi misura, con il dovere di riferire al consiglio comunale in merito al conseguimento degli scopi sociali e al rispetto delle direttive che il consiglio comunale abbia deliberato.
  3. Qualora si dovesse procedere alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la proposta, presentata dal sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere motivata. La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, procede alla nomina dei successori.
  4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
  5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 82
L'istituzione

  1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
  2. Sono organi della Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
  3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
  4. Il consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
  5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
  6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituzione.
  7. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione coloro che rivestono la qualifica di consigliere comunale o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende partecipate dal Comune.

Art. 83
Vigilanza e controllo

  1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
  2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
  3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.







 
 

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Titolo IV - Capo II

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V