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Titolo II - Capo VI



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TITOLO II
- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO VI
- LA GIUNTA COMUNALE -

Art. 40
Composizione della Giunta Comunale

  1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da almeno cinque e non più di sette assessori tra cui il vice sindaco.
  2. Gli assessori sono nominati dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 41
Competenze

  1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali in un ambito di competenza residuale rispetto al consiglio, al sindaco, al segretario generale e ai funzionari dirigenti.
  2. Sono riservate alla giunta, fatte salve le competenze del consiglio, le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
    1. gli incarichi a professionisti, consulenti e collaboratori per i quali non siano previste procedure di evidenza pubblica;
    2. gli interventi a sollievo di stati di disagio straordinari e temporanei di persone e famiglie;
    3. gli interventi a favore di associazioni e altre formazioni sociali per i quali non sono previste procedure di evidenza pubblica;
    4. gli atti politici in genere.
  3. E' riservata alla giunta, nell'ambito dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi.
  4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni della giunta assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.
  5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni della giunta, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 42
Organizzazione della Giunta

  1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
  2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
  3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.
  4. Il sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.
  5. La giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 43
Adunanze e deliberazioni

  1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
  2. La giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
  3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
  5. Le deliberazioni della giunta, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.







 
 

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Titolo II - Capo VI

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V