Tende a rafforzare il legame storico fra quella struttura e la Città di Orvieto.
COMUNICATO STAMPA n. 049/08 C.C. del 31.01.08 I contenuti della Convenzione-Regolamento tra il Comando Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto e il Comune, per l’utilizzo di Impianti Sportivi della Caserma “Monte Grappa”.
Di seguito si riportano i contenuti della Convenzione / Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi della Caserma “MONTE GRAPPA” di Orvieto. La premessa seguente permessa costituisce l’Art. 1 della convenzione:
I. La convenzione intercorre tra il Comando Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza e l’Amministrazione Comunale di Orvieto per definire l’utilizzo a favore della popolazione orvietana degli impianti sportivi della Caserma “Monte Grappa” di seguito espressamente elencati.
II. Il Comando Centro Addestramento di Specializzazione ritiene la speciale valenza sociale della pratica sportiva, la sua coerenza con l’efficienza ed il controllo del potenziale fisico che costituisce una delle tematiche di fondo delle attività dell’Istituto ed attribuisce particolare importanza alla possibilità di avvicinamento al Corpo della Guardia di Finanza delle giovani generazioni, con particolare riferimento a quelle dedite alle attività sportive, che manifestano la più spiccata vocazione all’educazione della responsabilità; ritiene pertanto di rendere disponibili i propri impianti sportivi di seguito specificati, perché ne possa fruire la cittadinanza orvietana, con le modalità e nei termini prescritti.
Nell’offrire tale possibilità il Comando del Centro Addestramento di Specializzazione intende altresì rendere testimonianza di riconoscenza verso la nobile città di Orvieto che, con convinta partecipazione, ospita il reparto da un decennio compiuto nell’anno 2006.
III. L’Amministrazione Comunale di Orvieto intende promuovere il benessere, la salute, l’educazione allo sport ed il suo sviluppo per i propri cittadini, con particolare attenzione alle fasce giovanili per le quali ritiene di promuovere l’utilizzo delle strutture già esistenti nel centro storico, attese le difficoltà urbanistiche e l’oltremodo elevato costo per la realizzazione di nuovi impianti; per la disponibilità manifestata del Centro Addestramento di Specializzazione per la condivisione dei propri impianti sportivi, esprime il più vivo e grato apprezzamento, evidenziando il prezioso apporto costantemente fornito dal Reparto alla salvaguardia ed allo sviluppo della Città ed all’affermazione del suo prestigio, quale polo specialistico di eccellenza di rilievo nazionale ed internazionale nella formazione alla sicurezza.
IV. La Caserma Monte Grappa costituisce bene demaniale dello Stato in esclusivo uso alla Guardia di Finanza quale struttura permanentemente destinata alla difesa militare.
La facoltà di utilizzo degli impianti sportivi contemplata dalla convenzione, non comporta per il Comando concedente alcun obbligo, vincolo o gravame; è in ogni momento subordinata al soddisfacimento delle prioritarie necessità derivanti in forma immediata o mediata dal conseguimento delle finalità istituzionali, con cui non può in ogni caso interferire.
Pertanto tra il Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza ed il Comune di Orvieto si conviene e si stipula la seguente convenzione:
Art. 2
Gli impianti sportivi ricompresi nella convenzione, sono quelli di seguito tassativamente elencati:
a) piscina coperta ed annessi spogliatoi;
b) palestra di atletica;
c) palestra di difesa personale;
d) spogliatoi comuni alle palestre di cui alle lettere b-c.
e) poligono di tiro.
E’ escluso ogni utilizzo dei predetti impianti nei mesi di luglio ed agosto.
Art. 3
L’utilizzo degli impianti sportivi di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 2 e relativi spogliatoi può riferirsi a 7 giorni settimanali, ma comunque per singoli turni antimeridiani o pomeridiani nell’ambito delle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (1 turno per 4 giorni);
- il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21 .00 (1 turno);
- il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 (2 turni per 2 giorni).
Ciascun turno potrà essere fruito da un’unica associazione/istituzione sportiva.
E’ ammessa la concessione di utilizzo di uno solo degli impianti sportivi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2, per ciascun turno, al fine di non aggravare le incombenze dei servizi di vigilanza della Caserma.
Art. 4
I fruitori della piscina sono tenuti a riservare per tutta la durata dei turni loro assegnati due corsie su cinque della vasca ad esclusivo beneficio del personale del Centro Addestramento di Specializzazione, dei relativi familiari e degli eventuali ospiti del Comando (qualora siano presenti non oltre 6 unità, potrà essere riservata anche una sola corsia); ciò non di meno le associazioni/istituzioni sportive che fruiscono dell’impianto si assumono interamente l’onere della vigilanza e dell’assistenza con personale abilitato di tutti gli utenti presenti a qualsiasi titolo, per tutta la durata dei turni loro assegnati.
Il funzionamento della Piscina è comunque subordinato per tutti i fruitori interni ed esterni alla disponibilità annuale dei fondi a ciò necessari.
Al fine di pervenire alla migliore sostenibilità economica ed ecoenergetica della struttura, l’Amministrazione Comunale, di concerto con il Comando, promuove e sostiene la realizzazione di impianti a tecnologia avanzata, per il contenimento dei consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili, nell’ambito del comprensorio della Caserma Monte Grappa.
Art. 5
La possibilità di utilizzo del poligono di cui alla lettera e) dell’art.2, è riservata solo al personale della Polizia Municipale, sulla base di pianificazione concordata annualmente.
Art. 6
L’individuazione dei fruitori degli impianti è rimessa all’Amministrazione Comunale che ne redige l’elenco annuale con specificazione dei turni assegnati, con orario completo o anche parziale, da sottoporre alla ratifica del Comando Centro Addestramento di Specializzazione.
Tali fruitori dovranno essere esclusivamente associazioni od istituzioni sportive o con finalità educative o sociali, tutte senza alcun fine di lucro, per lo svolgimento di corsi di avviamento o perfezionamento allo sport sotto la guida di istruttori abilitati; sono ammessi solo i giovani che al 31 dicembre di ciascun anno di inizio delle attività, non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età; è comunque tassativamente esclusa la possibilità di svolgimento nelle strutture della Caserma “Monte Grappa” di attività meramente ludiche o ricreative. Di tutti i descritti requisiti e condizioni si rende garante l’Amministrazione Comunale, così come dell’avvenuta comunicazione delle modalità, dei limiti, dei vincoli e delle prescrizioni di utilizzo; di quanto sopra sarà dato atto in calce all’elenco annuale di cui sopra.
Art. 7
Le associazioni di cui al precedente art. 6 prima dell’inizio della fruizione annuale degli impianti fanno pervenire al Comando del Centro Addestramento di Specializzazione l’elenco degli iscritti e degli istruttori, corredato dagli estremi del documento di riconoscimento che dovranno portare al seguito per l’accesso; ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata con le medesime modalità. In calce agli elenchi il responsabile dell’associazione dovrà dichiarare di assumersi ogni responsabilità innanzi a qualsiasi giurisdizione, sollevandone nel contempo il Comando del Centro Addestramento di Specializzazione, con riferimento all’intera durata della permanenza in caserma di quanti vi accedono.
Art. 8
Degli eventuali danni provocati a persone o cose dell’Amministrazione militare dai fruitori risponde l’Amministrazione Comunale, che si rivarrà sui responsabili.
Art. 9
La fruizione annuale degli Impianti Sportivi è preceduta da visita agli stessi da parte dei Tecnici Comunali che ne verificano la rispondenza normativa all’utilizzo del pubblico, redigendone atto formale di cui consegnano copia al rappresentante del Corpo che presenzia al sopralluogo.
Art. 10
La fruizione degli impianti di cui all’articolo 2 lettere a) b) c) d) è soggetta a corresponsione del solo rimborso delle spese specifiche, secondo la tabella di determinazione forfetaria dei consumi allegata alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, per i turni effettivamente assegnati con il relativo orario previsto; il costo orario della piscina è ripartito per 4/5 a carico del Comune e per 1/5 a carico del Comando, la tabella è soggetta a revisione annuale e comunicata all’Amministrazione Comunale entro il mese di settembre, con effetto dall’anno successivo.
L’amministrazione comunale riscuote gli importi di spettanza dei fruitori, sulla scorta del resoconto redatto dal dipendente Reparto Comando con cadenza trimestrale e li versa presso la tesoreria dello Stato, trasmettendo la relativa ricevuta al Comando del Centro Addestramento di Specializzazione.
Art. 11
Chiunque accede nella caserma “Monte Grappa” in forza della presente convenzione è tenuto all’osservanza di ogni norma di sicurezza ed alla pronta esecuzione di qualsiasi prescrizione in materia che gli sia rivolta dal personale di vigilanza. L’inosservanza comporta l’immediato allontanamento, fatte salve le ulteriori eventuali conseguenze civili amministrative e penali, nonché l’insindacabile esclusione discrezionale dai successivi ingressi; analogo provvedimento può essere assunto nei confronti delle associazioni fruitrici degli impianti.
Art. 12
Il Comando del Centro Addestramento di Specializzazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in forma parziale o totale la fruizione degli impianti sportivi, anche senza preavviso, per insindacabili motivi di sicurezza, addestrativi e di servizio, con mero richiamo al presente articolo ed indicazione delle prospettive dell’eventuale ripristino; ove possibile si procederà a preliminare comunicazione scritta alla sola Amministrazione Comunale.
Art. 13
L’Amministrazione Comunale nel corrispondere alla disponibilità espressa dal Comando Centro Addestramento di Specializzazione, si impegna:
· a consentire l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali per le esigenze istituzionali del Centro Addestramento di Specializzazione e ad accordare condizioni agevolate di fruizione per il personale ivi in servizio ed i relativi familiari;
· a contribuire, nelle forme e nelle modalità che saranno di volta in volta disponibili, alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricompresi nella presente convenzione;
· a fornire un contributo tecnico–operativo per le attività di mantenimento, incremento e di riqualificazione delle consistenze forestali e delle aree verdi della Caserma Montegrappa.
Art. 14
La presente convenzione ha validità triennale senza facoltà di tacito rinnovo; a tal fine le Amministrazioni sottoscriventi si incontreranno nel mese di ottobre di ciascun anno di scadenza, per redigere un atto formale di rinnovo per il triennio successivo, anche con mero riferimento al presente articolo.
Art. 15
E’ istituita una commissione di verifica dell’attuazione della presente convenzione, composta dal Capo Ufficio Personale e AA.GG. del Centro Addestramento di Specializzazione e dal dirigente dell’Ufficio Sport del Comune di Orvieto, che ha il compito di monitorarne l’andamento e la puntuale applicazione, con cadenza semestrale.