La nuova ordinanza che revoca la precedente, fa seguito all'accordo siglato fra il Comune e le Associazioni di Categoria.
COMUNICATO STAMPA n. 251/08 G.M. del 21.04.08 Ordinanza relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e delle altre attività di vendita al dettaglio.
A seguito dell’accordo recentemente intercorso fra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria è stata emessa apposita ordinanza sindacale per la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e delle altre attività di vendita al dettaglio.
I contenuti dell’ordinanza che revoca la precedente disciplina ed entra in vigore immediatamente:
Art. 1 – Suddivisione del territorio comunale in zone
Il territorio del Comune di Orvieto è suddiviso in cinque zone, individuate dal vigente Piano Comunale per le Medie Strutture di Vendita, corrispondenti a:
- Zona 1: Orvieto Centro Storico;
- Zona 2: Orvieto Scalo, Le Velette, Arcone;
- Zona 3: Ciconia, Mossa del Palio, La Svolta;
- Zona 4: Sferracavallo, Segheria, Ponte del Sole, Zona Industriale di Bardano;
- Zona 5: Resto del Territorio.
Art. 2 – Orario di apertura e chiusura al pubblico
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere, senza necessità di chiusura intermedia.
Entro detti limiti, ogni operatore determina l’orario di effettiva apertura con divieto, in ogni caso, di apertura prima delle ore 7,00 o di chiusura oltre le ore 22,00 con facoltà di effettuare orario continuato o di prevedere uno o più momenti di chiusura intermedia.
L’orario è inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di revoca per inattività ultrannuale, ai sensi dell’art. 22 del decreto Legislativo 114/98.
Art. 3 – Pubblicità dell’orario effettuato
L’orario scelto deve essere preventivamente comunicato al Comune e reso noto al pubblico mediante cartello o altra forma idonea di informazione, in modo ben visibile e leggibile.
E’ consentita la scelta di orari differenziati nei vari periodi dell’anno o giorni della settimana. L’orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a trenta giorni.
Art. 4 – Giornate domenicali e festive
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto disposto all’art. 8 dell’ordinanza.
Art. 5 – Festività consecutive
Qualora ricorrano festività consecutive gli esercizi commerciali del settore alimentare possono restare aperti nei giorni festivi successivi al primo, con orario fino alle ore 13,00.
Art. 6 – Chiusura infrasettimanale
L’operatore ha facoltà di effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale che, al fine di dare certezza ai consumatori circa i giorni in cui possono effettuare i loro acquisti, viene fissata, per ciascun settore merceologico, nelle seguenti mezze giornate:
§ Settore Alimentare: Chiusura pomeridiana in corrispondenza della giornata di Mercoledì;
§ Settore Non Alimentare: Chiusura in corrispondenza delle giornate di: Lunedì mattina, Mercoledì o Sabato pomeriggio.
In caso di attività miste, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.
Nei giorni ed orari di chiusura dell’esercizio commerciale, nello stesso è interdetta qualsiasi attività, anche promozionale, di consegna merci e simili che implichi ingresso nei locali di consumatori o comunque di personale estraneo all’impresa.
Art. 7 – Attività particolari
Le attività commerciali annesse ad impianti distributori di carburante, rivendite di monopolio, farmacie, sale cinematografiche seguono l’orario da questi praticato.
Le attività promiscue di ingrosso-dettaglio, nei giorni di chiusura indicati dall’ordinanza, debbono tassativamente limitare l’attività al solo commercio all’ingrosso.
L’attività di somministrazione non assistita, effettuata dagli esercizi del settore alimentare ai sensi del D.L. 23/2006, convertito in Legge 248/2006, deve essere esercitata nei medesimi orari di apertura dell’esercizio.
Art. 8 – Deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva
La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture domenicali e festive da parte degli operatori commerciali si applica:
a) all’area del Centro Storico situata sopra la rupe tufacea e corrispondente alla zona 1 nonché alle aree di Benano, San Quirico, Sugano, La Rocca, Trinità, Villanova, Cappuccini, Torre San Severo, La Badia, Botto, Tordimonte, Corbara, Morrano, Poggio Montone, Prodo e Titignano;
b) alle aree del territorio comunale corrispondenti alle zone 2, 3 e 4, per i periodi di effettivo e maggiore afflusso turistico;
c) ai borghi e nuclei rurali di: Canale, Colonnetta, Canonica, Osarella, Bagni, San Faustino.
Per l’anno 2008 viene stabilita la seguente disciplina:
il periodo di effettivo e maggiore afflusso turistico viene determinato come segue:
dall’1 al 6 gennaio, dall’1 marzo al 3 novembre e dal 24 novembre al 31 dicembre;
- gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di cui sopra, possono restare aperti nei festivi indicati all’art. 27, comma 9, della L. R. 24/99, ad eccezione delle giornate del 1 maggio e 25 dicembre;
- le aperture nei festivi di cui al punto precedente dovranno essere compensate con chiusure in domeniche o festività scelte dagli operatori commerciali, previa comunicazione obbligatoria da inoltrare al Comune con preavviso di almeno 10 giorni e contenente l’indicazione delle chiusure compensative.
Gli esercizi commerciali non ricompresi nelle fattispecie suddette, possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva:
- nel mese di dicembre con esclusione dei giorni 25 e 26;
- in otto domeniche o festività ed in altre quattro domeniche o festività, nel corso dell’anno, in occasione di eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del Santo Patrono, che saranno individuate con apposito provvedimento del Comune su proposta delle Associazioni di categoria, con esclusione dei festivi indicati all’art. 27, comma 9, della L. R. 24/99.
Art. 9 – Ulteriori deroghe
Possono essere concesse, per particolari esigenze e necessità collegate al pubblico interesse, su parere conforme o proposta delle Associazioni di categoria, ulteriori deroghe alla disciplina dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali stabilita con la presente ordinanza.
Art. 10 – Sfera di applicazione
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle seguenti attività di vendita al pubblico:
- vendita da parte di artigiani ed industriali dei beni di loro produzione, comunque effettuata, o sul luogo di produzione o in appositi spacci;
- vendita da parte dei produttori agricoli, ai sensi de Decreto Legislativo 228/2001;
- commercio su aree pubbliche, salvo diverse disposizioni specifiche.
Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114, agli esercizi che svolgono in maniera esclusiva o prevalente le sottoelencate attività:
- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- rivendite di giornali;
- gelaterie e gastronomie;
- rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati, secondo i criteri stabiliti dall’art. 28, comma 1, della L.R. 24/99, nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- stazioni di servizio autostradali;
- sale cinematografiche.
Art. 11 – Sanzioni
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3098,00.
Art. 12 - Revoca
La precedente ordinanza “Disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio” del 9/3/2000, prot. n. 4000 del 14/3/2000, come modificata dalla successiva ordinanza n. 1607 del 31/10/2002, è revocata.
Art. 13 – Esecutività
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.
Art. 14 – Disposizioni Finali
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.