Torna alla Home 

Page  
     
 
torna alla pagina 

precedente
 
Torna alla Home Page
Cerca nel Sito
Ultime Notizie
  Torna all'indice:Chi ci amministra  

Titolo IV - Capo III



<%WYREF007%>

TITOLO IV
- L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE -

CAPO III
- ORDINAMENTO FINANZIARIO -

Art. 84
Demanio e patrimonio

  1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
  2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
  3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività .
  4. I beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
  5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 85
Beni patrimoniali disponibili

  1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 86
Contratti

  1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
  2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 87
Contabilità e bilancio

  1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
  2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
  3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
  4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
  5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 88
Controllo economico-finanziario

  1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
  2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 89
Controllo di gestione

  1. La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
  2. La giunta comunale trasmette, trimestralmente, al consiglio comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
  3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.







 
 

Sei in:
HOME
percorso
Chi ci governa
percorso
Statuto
Percorso
Titolo IV - Capo III

Tutte le pagine in:
Statuto

INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V