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TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE - CAPO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO - Art. 84 Demanio e patrimonio - I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
- La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
- I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività .
- I beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
- Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 85 Beni patrimoniali disponibili - I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 87 Contabilità e bilancio - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
- I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
Art. 88 Controllo economico-finanziario - I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
Art. 89 Controllo di gestione - La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- La giunta comunale trasmette, trimestralmente, al consiglio comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
- Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
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