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TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE - CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO - Art. 72 Istituzione, prerogative e rapporti col Consiglio Comunale - E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale di Orvieto e per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni comunali previsto dall'articolo 17, commi 38 e 39, della Legge 127/1997.
- Il difensore civico ispira la sua attività allo scopo di rendere armonici sia i rapporti dell'apparato politico e burocratico comunale con la collettività sia i rapporti interni a tale apparato, in modo da ridurre le esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
- Si rivolge direttamente ai titolari di uffici politici e burocratici comunali, senza obbligo di seguire le vie gerarchiche, per verificare, su segnalazione scritta o di propria iniziativa, l'esistenza e le cause di illegittimità, disfunzioni, carenze e ritardi. I titolari degli uffici hanno l'obbligo di esibire atti, fornire informazioni e rilasciare copie al difensore civico, su sua richiesta e senza indugio.
- Segnala al sindaco le illegittimità, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli uffici comunali non appena le abbia verificate.
- A richiesta del sindaco o di singoli assessori, rilascia parere preventivo di legittimità non vincolante su proposte di deliberazioni della giunta comunale.
- A richiesta dei titolari del potere d'iniziativa, rilascia parere preventivo di legittimità non vincolante su proposte di deliberazioni consiliari da essi formulate.
- Collabora attivamente con l'amministrazione comunale alla definizione di regole e procedure certe che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Comune.
- Si rivolge ad altre pubbliche amministrazioni e ad altri difensori civici per l'esercizio, se necessario su delega, del diritto all'informazione da parte di cittadini orvietani singoli o associati.
- Entro i mesi di gennaio e di luglio presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente ed il presidente del consiglio deve iscrivere la predetta relazione all'ordine del giorno dei lavori consiliari nella prima seduta utile.
Art. 73 Requisiti, elezione, mezzi, indennità - Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra i soggetti inclusi nella graduatoria di un apposito concorso per titoli al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti per esercitare le funzioni di giudice di pace.
- La votazione avviene col sistema delle schede segrete e viene posto a votazione un candidato alla volta secondo l'ordine della graduatoria. Risulta eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno sedici consiglieri. Esaurita senza esito la graduatoria, si ripetono le votazioni con lo stesso ordine, ma risulta eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno dodici consiglieri. Esaurita senza esito la graduatoria, si ripetono le votazioni con lo stesso ordine per la terza e ultima tornata nella quale risulta eletto il candidato che ottiene il consenso della maggior parte dei consiglieri che hanno espresso un voto valido.
- La graduatoria del concorso rimane aperta per cinque anni e ad essa si fa ricorso con lo stesso procedimento di cui al comma precedente quando si debba provvedere alla sostituzione del difensore civico.
- Il procedimento concorsuale è disciplinato dal regolamento.
- L'ufficio del difensore civico è dotato di locali, personale, arredi, attrezzature e di ogni altro mezzo necessario secondo quanto previsto dal regolamento e dagli appositi stanziamenti di bilancio.
- Il difensore civico si configura come funzionario onorario al quale deve essere corrisposta, a norma del regolamento, una indennità di funzione adeguata alla dignità dell'ufficio e all'impegno richiesto.
- Il Comune di Orvieto può stipulare convenzioni con altri enti locali per le funzioni del difensore civico anche in deroga ai commi precedenti del presente articolo e all'art.
Art. 74 Durata in carica, decadenza e revoca - Il difensore civico dura in carica cinque anni.
- In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina o dal verificarsi della causa stessa.
- Qualora il difensore civico si dimetta dalla carica, mediante lettera motivata indirizzata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, la procedura per la sua sostituzione deve essere attivata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale delle dimissioni. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- Il difensore civico può essere revocato:
- in caso di gravi e ripetute violazioni dei propri doveri, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati;
- ove ne facciano richiesta motivata un numero di cittadini pari ad un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- La carica di difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
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