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TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE - CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Art. 68 Diritto di partecipazione al procedimento - Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
- I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione.
Art. 69 Comunicazione dell'avvio del procedimento - Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
- l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- l'oggetto del procedimento;
- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
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