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TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - CAPO VIII - SPESE ELETTORALI - Art. 53 Pubblicità delle spese elettorali - Contestualmente alla presentazione delle liste elettorali dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, dovrà essere presentata una dichiarazione preventiva delle spese elettorali a cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
- Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere presentato alla segreteria generale del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dai candidati e dalle liste.
- Sia la dichiarazione preventiva che il rendiconto delle spese saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
- Della mancata presentazione dei surriportati documenti sarà data analoga pubblicità.
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