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Titolo II - Capo VIII



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TITOLO II
- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO VIII
- SPESE ELETTORALI -

Art. 53
Pubblicità delle spese elettorali

  1. Contestualmente alla presentazione delle liste elettorali dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, dovrà essere presentata una dichiarazione preventiva delle spese elettorali a cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
  2. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere presentato alla segreteria generale del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dai candidati e dalle liste.
  3. Sia la dichiarazione preventiva che il rendiconto delle spese saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
  4. Della mancata presentazione dei surriportati documenti sarà data analoga pubblicità.







 
 

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Titolo II - Capo VIII

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V