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Titolo II - Capo VII



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TITOLO II
- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO VII
- IL SINDACO -

Art. 44
Funzioni

  1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
  2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
  4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
  5. Il sindaco è difensore ideale dell'infanzia.

Art. 45
Attribuzioni di amministrazione

  1. Il sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
    2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
    3. coordina l'attività dei singoli assessori;
    4. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
    5. impartisce direttive al segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    6. ha facoltà di delega;
    7. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale;
    8. può concludere, sentita la giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    9. convoca i comizi per i referendum comunali;
    10. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
    11. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario generale;
    12. il sindaco coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
    13. il Sindaco nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
    14. gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di "Decreti".
    15. risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 46
Attribuzioni di vigilanza

  1. Il sindaco:
    1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    2. promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
    3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
    4. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
    5. collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
    6. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 47
Attribuzioni di organizzazione

  1. Il sindaco:
    1. propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
    2. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali. Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione comunale o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazioni di atti a valenza esterna. La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa con atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmessi al Prefetto.
    3. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario generale;
    4. riceve le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta scritta.

Art. 48
Il Vice Sindaco

  1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
  2. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco anche in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4- bis, della Legge 55/1990 come modificato dall'articolo 1 della Legge 16/1992.
  3. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Art. 49
Delegati nelle borgate o frazioni

  1. Nelle borgate o frazioni lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazione con esso o alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un consigliere. E' fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
  2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o delle frazioni e di essa viene data comunicazione al consiglio comunale.

Art. 50
Dimissioni del Sindaco

  1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al presidente del consiglio, che riunisce il consiglio comunale entro il decimo giorno feriale successivo.
  2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio divengono irrevocabili e danno luogo ai conseguenti effetti previsti dalla legge.

Art. 51
Mozione di sfiducia

  1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al presidente del consiglio.
  2. Il consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
  3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio espresso per appello nominale.

Art. 52
Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

  1. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
  2. Il segretario informa il prefetto per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
  3. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.







 
 

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Titolo II - Capo VII

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V