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Titolo II - Capo V



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TITOLO II
- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO V
- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Art. 31
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

  1. Il funzionamento del consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 32
Convocazione

  1. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
    1. il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale di Orvieto ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente;
    2. gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente senza riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a ricordare o ad atti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o a conservare;
    3. il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
    4. la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
  2. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
  3. Deve intendersi per consegna dell'avviso:
    1. la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio del Comune di Orvieto;
    2. la consegna nelle mani di un familiare convivente, di un domestico, di un vicino di casa o del portiere nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto;
    3. l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto, previo assenso del consigliere;
    4. la consegna nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'eleggere apposito domicilio in Orvieto;
    5. la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, previsto dal regolamento e assentito dal consigliere.
  4. La convocazione del consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti simultaneamente e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.
  5. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite simultaneamente e consegnate a tutti i consiglieri entro il secondo giorno precedente quello della seduta consiliare.
  6. Sono ammesse deroghe ai termini e alle modalità previsti dai commi precedenti solo in casi particolari o eccezionali tassativamente previsti dal regolamento.

Art. 33
Proposte di deliberazioni

  1. Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari e dai consigli di zona nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
  2. Le proposte di deliberazioni devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
  3. Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
  4. Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.

Art. 34
Numero legale per la validità delle sedute

  1. Il quorum strutturale del consiglio comunale in prima convocazione, salvo casi specifici previsti dalla legge o dal presente statuto, è di undici membri. Se nel corso della seduta viene a mancare il predetto numero legale, ma rimangono presenti almeno sette membri, si possono svolgere attività che non comportano l'adozione di deliberazioni.
  2. Il quorum strutturale in seduta di seconda convocazione è di sette membri.

Art.35
Numero legale per la validità delle deliberazion
i

  1. Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fonti giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
  2. Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.

Art.36
Pubblicità delle sedute

  1. Le sedute del consiglio comunale, di norma, sono pubbliche.
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art.37
Delle votazioni

  1. Le votazioni, di norma, hanno luogo con voto palese.
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art.38
Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
  2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:
    1. le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari, e in almeno una commissione di controllo e di garanzia;
    2. le commissioni temporanee e speciali sono istituite con apposite deliberazioni per esigenze limitate nel tempo o di carattere eccezionale;
    3. i presidenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale;
    4. la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza nel rispetto della volontà della minoranza;
    5. le commissioni consiliari hanno potere di iniziativa in ordine alle deliberazioni consiliari;
    6. le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
    7. le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
    8. la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, è obbligatoria;
    9. le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Art. 39
Consulte

  1. Il consiglio comunale, al fine di realizzare un migliore raccordo con i soggetti economici, sociali, sportivi, culturali e le loro associazioni dà vita a delle consulte composte da rappresentanti del consiglio, da esperti, e da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative.
  2. La composizione e le modalità di elezione delle consulte sono definite dal regolamento.







 
 

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Titolo II - Capo V

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Statuto

INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V