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TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - CAPO V - IL CONSIGLIO COMUNALE - Art. 31 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - Il funzionamento del consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
- Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
- il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale di Orvieto ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente senza riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a ricordare o ad atti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o a conservare;
- il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
- la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
- Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
- Deve intendersi per consegna dell'avviso:
- la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio del Comune di Orvieto;
- la consegna nelle mani di un familiare convivente, di un domestico, di un vicino di casa o del portiere nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto;
- l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto, previo assenso del consigliere;
- la consegna nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'eleggere apposito domicilio in Orvieto;
- la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, previsto dal regolamento e assentito dal consigliere.
- La convocazione del consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti simultaneamente e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.
- Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite simultaneamente e consegnate a tutti i consiglieri entro il secondo giorno precedente quello della seduta consiliare.
- Sono ammesse deroghe ai termini e alle modalità previsti dai commi precedenti solo in casi particolari o eccezionali tassativamente previsti dal regolamento.
Art. 33 Proposte di deliberazioni - Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari e dai consigli di zona nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
- Le proposte di deliberazioni devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
- Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
- Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.
Art. 34 Numero legale per la validità delle sedute - Il quorum strutturale del consiglio comunale in prima convocazione, salvo casi specifici previsti dalla legge o dal presente statuto, è di undici membri. Se nel corso della seduta viene a mancare il predetto numero legale, ma rimangono presenti almeno sette membri, si possono svolgere attività che non comportano l'adozione di deliberazioni.
- Il quorum strutturale in seduta di seconda convocazione è di sette membri.
Art.35 Numero legale per la validità delle deliberazioni - Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fonti giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.
Art.36 Pubblicità delle sedute - Le sedute del consiglio comunale, di norma, sono pubbliche.
- Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
- Le votazioni, di norma, hanno luogo con voto palese.
- Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.
Art.38 Commissioni consiliari - Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:
- le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari, e in almeno una commissione di controllo e di garanzia;
- le commissioni temporanee e speciali sono istituite con apposite deliberazioni per esigenze limitate nel tempo o di carattere eccezionale;
- i presidenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale;
- la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza nel rispetto della volontà della minoranza;
- le commissioni consiliari hanno potere di iniziativa in ordine alle deliberazioni consiliari;
- le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
- la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, è obbligatoria;
- le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.
- Il consiglio comunale, al fine di realizzare un migliore raccordo con i soggetti economici, sociali, sportivi, culturali e le loro associazioni dà vita a delle consulte composte da rappresentanti del consiglio, da esperti, e da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative.
- La composizione e le modalità di elezione delle consulte sono definite dal regolamento.
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