TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -
CAPO III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -
Art. 25 Durata
La nomina a presidente ed a vice presidenti ha durata pari a quella del consiglio.
Art. 26 Poteri
Il presidente del consiglio:
rappresenta il consiglio comunale;
convoca il consiglio fissando la data, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari;
riunisce il consiglio entro venti giorni dalla richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;
riunisce il consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi di legge;
dirama l'ordine del giorno;
presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del sindaco;
proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
firma, insieme al segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
insedia le commissioni consiliari, ne coordina l'attività e vigila sul loro regolare funzionamento;
notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio e delle sue commissioni;
coordina l'attività dei consigli di zona con quella del consiglio comunale.
Art. 27 Segreteria del consiglio e delle commissioni, indennità di funzione
Il presidente del consiglio e i presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono dell'ufficio di segreteria del consiglio la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti dal regolamento.
Al presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal consiglio comunale.
L'indennità di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di funzione per la carica di consigliere comunale.
Il presidente può optare per la percezione di una delle due suddette indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
Art. 28 Censura e decadenza
Il presidente è passibile di censura da parte del consiglio comunale quando abbia violato ripetutamente i doveri connessi con la carica.
Il presidente è dichiarato decaduto dal consiglio comunale quando abbia commesso violazioni per le quali sia stato già censurato.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate in seduta segreta col voto favorevole di almeno undici consiglieri. Il presidente partecipa alle sedute, che sono presiedute da un vice presidente a norma dell'art. 20.