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Titolo II - Capo II



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TITOLO II
- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO II
- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Art. 15
Poteri del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo per la sua applicazione.
  2. La competenza del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
  3. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del palazzo comunale di Orvieto addobbata col gonfalone comunale, con la bandiera italiana e con la bandiera dell'Unione Europea. La prima seduta dell'anno si svolge in forma solenne secondo le disposizioni del regolamento. Le riunioni del consiglio sono annunciate dal suono della civica campana.
  4. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei suoi poteri.
  5. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del consiglio assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.
  6. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni del consiglio, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dalla Legge.
  7. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto dal consiglio stesso.

Art. 16
Autonomia funzionale, organizzativa e contabile
del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa nonché autonomia contabile.
  2. Il consiglio comunale è dotato, con le modalità fissate dal regolamento, di un ufficio di segreteria, di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento proprio, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Le risorse finanziarie assegnate al consiglio sono gestite in regime di autonomia contabile, secondo le norme del regolamento, per le seguenti finalità:
    1. attività di studio e documentazione;
    2. iniziative dei gruppi consiliari previste dal regolamento;
    3. biblioteca e centro di documentazione del consiglio comunale;
    4. spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare;
    5. altre spese previste dal regolamento.

Art. 17
Convocazione e presidenza prima adunanza

  1. La prima adunanza del consiglio comunale neoeletto viene convocata dal sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  2. La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo legge, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 18
Convalida

  1. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il sindaco, e ne dichiara la ineleggibilità qualora sussista alcuna delle cause previste dalla Legge.
  2. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione e relativa convalida dei consiglieri che abbiano rassegnato le dimissioni.

Art. 19
Elezione del Presidente del Consiglio

  1. Il consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

Art. 20
Vice Presidenti

  1. Subito dopo l'elezione del presidente il consiglio procede all'elezione con votazione palese, nel suo seno, di due vice presidenti, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
  2. Per l'elezione dei vice presidenti i consiglieri di maggioranza e di minoranza votano separatamente. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  3. I vice presidenti hanno funzioni vicarie del presidente.
  4. In caso di vacanza, assenza o impedimento sia del presidente che dei vice presidenti le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 21
Ufficio di presidenza

  1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo coordina, e dai due vice presidenti.
  2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio di presidenza sono disciplinati dal regolamento.

Art. 22
Diserzione della prima seduta

  1. Qualora la prima seduta del consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del presidente, il consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 23
Comunicazione dei componenti della Giunta

  1. Dopo la nomina del presidente la riunione del consiglio continua per ascoltare la comunicazione del sindaco sull'intervenuta nomina del vice sindaco e degli altri componenti della giunta comunale.

Art. 24
Linee programmatiche di mandato

  1. Il sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Il consiglio comunale, con cadenza semestrale, nelle sedute in cui sono in esame il bilancio di previsione o il conto consuntivo, prima dell'approvazione degli stessi, oppure nelle sedute immediatamente precedenti, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
  3. Il consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.







 
 

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Titolo II - Capo II

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INDICE

Titolo I

Titolo II - Capo I

Titolo II - Capo II

Titolo II - Capo III

Titolo II - Capo IV

Titolo II - Capo V

Titolo II - Capo VI

Titolo II - Capo VII

Titolo II - Capo VIII

Titolo III - Capo I

Titolo III - Capo II

Titolo III - Capo III

Titolo III - Capo IV

Titolo IV - Capo I

Titolo IV - Capo II

Titolo IV - Capo III

Titolo V